La responsabilità di chi suggerisce al candidato le risposte con il cellulare

Qual è la responsabilità derivante dal suggerire con il cellulare le risposte a un candidato che si sta cimentando nel test per la prova teorica finalizzata al conseguimento della patente di guida? Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 25027 del 15 luglio 2020 - depositata il 3 settembre 2020 -.
Gli "Ermellini" hanno annullato la pronuncia della Corte d'Appello di Genova che aveva ipotizzato il reato di falso ideologico per induzione ex artt. 48 e 479 c.p. e hanno riqualificato il fatto nell'ipotesi speciale di cui all'art. 2, L. 19 aprile 1925, n. 475.
Questa norma ha una storia molto particolare: entrata in vigore quando l'Italia era ancora una monarchia - come gran parte dell'impianto codicistico -, è stata addirittura protagonista dell'esame di avvocato del 2018 in cui una traccia molto fantasiosa era incentrata su un concorso di accesso alla carriera diplomatica svolto non dall'interessata, bensì dalla gemella.
Gli artt. 1 e 2 della legge così recitano.

• Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito.
• Chiunque esegue o procura dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici, e in genere lavori per gli scopi di cui all'articolo precedente, è punito a norma della prima parte dell'articolo stesso. È punito a termine del capoverso del detto articolo se l'aspirante consegua l'intento.

Nelle motivazioni la Suprema Corte ha sostenuto che «la norma in oggetto punisce chi procura lavori altrui (e le risposte date al questionario non erano state elaborate dall'esaminando e costituivano pertanto un elaborato altrui)», la fattispecie è stata ritenuta consumata.
In merito al concorso apparente di norme tra la suddetta legge speciale e il falso per induzione (quindi la disciplina codicistica), esso è stato superato grazie all'art. 15 c.p., ossia il principio di specialità e quindi è stata considerata prevalente la norma speciale di cui all'art. 2, L. n. 475/1925.

Sentenza

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Autore: Davide Ronca

Dottore in giurisprudenza con un master in scienze forensi e uno in scienze criminologiche. Giornalista dal 2007, è da sempre attivissimo sul web per portare un'informazione di qualità.